L’iva agevolata 10%: quando se ne ha diritto?

Come fare a capire se si ha diritto ad usufruire del beneficio iva agevolata 10 per cento?

Nell’energia elettrica e nel gas, poter usufruire di un’aliquota agevolata per l’iva (es. iva agevolata 10 per cento) è certamente un elemento di non poco conto. Spesso le tariffe applicate da un fornitore rispetto all’altro si differenziano di pochi punti percentuali. Pertanto, assicurarsi del fatto che l’iva è applicata correttamente è particolarmente importante.

Precisiamo intanto quali sono le aliquote iva normalmente applicate:

  • Clienti domestici nell’energia elettrica: l’aliquota iva applicata è già un’iva agevolata 10% e il fornitore la applica in automatico;
  • Clienti domestici gas: l’iva viene applicata con un metodo un po’ più complesso. Sui primi 480 metri cubi di gas consumati si applica l’iva al 10%, sui restanti l’iva al 22%. Questa metodologia presenta alcune complessità. In particolare il fornitore entrante in corso d’anno non sempre sa quanto gas il cliente ha consumato da inizio anno ed il limite di 480 metri cubi è annuale, anche se il cliente in corso d’anno ha cambiato più di un fornitore. Pertanto il fornitore di solito inizia ad applicare l’iva al 22% ed effettua poi un conguaglio in corso di fornitura non appena riceve dal distributore i dati relativi al gas effettivamente consumato dal cliente. Anche in questo caso il cliente non deve richiedere l’agevolazione ma gli verrà automaticamente riconosciuta;
  • Clienti non domestici: in questo caso occorre verificare se si rientra nelle casistiche specificatamente previste. In assenza di richiesta del cliente, il fornitore applicherà l’iva al 22%.

Quali sono le casistiche per cui i clienti non domestici hanno diritto all’iva agevolata 10 per cento? 

Le casistiche sono indicate in un modulo aggiuntivo al contratto di fornitura e comprendono per la precisione le seguenti casistiche:

  1. Imprese manifatturiere, agricole, estrattive, poligrafiche, editoriali, individuate nel IV comma lett. a) dell’art. 1 del D.L. n. 853 del 19/12/84 e che i consumi relativi al detto contratto sono riconducibili esclusivamente a «usi di processo»;
  2. Se la fornitura è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale «usi domestici» (circolare del Ministero delle Finanze n.82/e del 7/4/99), relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia: caserma, scuola, asilo, casa di riposo, convento, orfanotrofio, brefotrofio, carcere mandamentale, condominio;
  3. Se il gas naturale fornito viene immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogato;
  4. Se il gas naturale fornito è impiegato per la produzione di energia elettrica (n.103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26.10.1972 n.633 e succ. modificazioni);
  5. Se il gas naturale fornito è destinato alla centrale per la produzione combinata di energia elettrica e calore, di cui si è titolari di licenza di officina (DPR 633/72 tab.A parte III n.103, così come sostituito dalla legge 350 del 24/12/03, art. 2 comma 40) e per la determinazione della quantità di gas impiegata per la produzione di energia elettrica.

Come si può notare, si tratta di casistiche ben definite, ragione per cui il fornitore di solito recepisce l’autodichiarazione del Cliente, che si assume la responsabilità della veridicità delle indicazioni fornite. Le dichiarazioni volte ad ottenere l’iva agevolata 10 per cento possono essere inoltrate dal fornitore alle Amministrazioni Finanziarie ed è pertanto necessario essere accurati nell’invio delle richieste al fornitore. Se ti occorre assistenza su queste tematiche puoi scriverci a info@wekiwi.it.

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