Come disdire il canone Rai: esenzioni e modalità

I casi di esenzione dal pagamento del canone Rai

 Quali contribuenti sono autorizzati a non pagare il canone Rai e cosa bisogna fare per comunicare all’Agenzia delle Entrate di essere in possesso dei requisiti che legittimano la disdetta del canone Rai?

Chiunque detiene un apparecchio televisivo è tenuto al pagamento del canone Rai e, da quando il canone viene addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica, opera una presunzione di detenzione di tali apparecchi. Tuttavia, per evitare l’addebito del canone tv in bolletta, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale che non detengono apparecchi in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv (sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica).

Sono, altresì, esonerati dal pagamento del canone i cittadini che hanno compiuto 75 anni e che dispongono di un reddito annuo complessivo non superiore a 6.713,98 euro nell’anno di imposta antecedente a quello per il quale si richiede l’esenzione: i canoni versati a partire dal 2008 e quelli addebitati sulla fattura elettrica a decorrere dal 2016, se non dovuti per il possesso di questi requisiti di età e reddituali, possono essere rimborsati, previa presentazione di una richiesta ad hoc.

La dichiarazione sostitutiva

Il contribuente che non possiede apparecchi tv deve presentare l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, compilando secondo la propria situazione:

– il Quadro A per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica oppure che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv oltre a quello per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.

– il Quadro B andrà, invece, compilato nel caso in cui l’utenza elettrica correlata alla tassa sia intestata a un altro componente della famiglia anagrafica per dichiarare che il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante.

– il Quadro C va infine compilato per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione resa precedentemente dal contribuente.

Per gli over 75, la dichiarazione sostitutiva di esonero e l’eventuale istanza di rimborso dal pagamento del canone tv sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Legittimati a presentare la dichiarazione sostitutiva sono esclusivamente i titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. L’unica eccezione è rappresentata dalla dichiarazione resa da un erede: in questo caso l’erede intestatario dell’utenza elettrica su cui è già addebitato il canone, per evitare l’addebito sull’utenza intestata al deceduto, dovrà compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando nell’apposito campo il suo codice fiscale.

Le modalità e i termini di presentazione: tutto quello che c’è da sapere

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite l’applicazione web presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previa registrazione ai servizi telematici di Fisconline. In via alternativa, è possibile rivolgersi ad un intermediario abilitato alla presentazione telematica oppure spedire il modulo a mezzo di raccomandata (senza busta) all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1 Sat, Sportello abbonamenti tv, Casella Postale 22, 10121 – Torino, ricordandosi di allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La dichiarazione di cui al Quadro A va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell’apparecchio tv e, per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal primo luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal primo febbraio al 30 giugno dell’anno di riferimento produce i suoi effetti per il canone dovuto per il secondo semestre del medesimo anno. Invece, la dichiarazione, di cui al Quadro B, di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito non deve essere ripresentata annualmente e può essere presentata in qualunque momento dell’anno.

Il pagamento del canone RAI, quando ve ne sono i presupposti, può senza dubbio far apparire la nostra bolletta elettrica più cara. In realtà l’addebito in bolletta può aumentare la nostra sensibilità nei confronti dei consumi energetici della nostra abitazione. Un’analisi accurata di questi, effettuabile, ad esempio, grazie alle applicazioni di wekiwi, può aiutarci a risparmiare e rendere quindi la nostra bolletta meno “appesantita” dal tributo TV.