Prescrizione delle bollette: cosa succede quando le bollette non vengono pagate

Prescrizione bollette

Può accadere di ricevere un sollecito di pagamento da un fornitore di energia elettrica. Cosa fare, in questi casi? Se il periodo a cui si riferisce il consumo è superiore ai due anni precedenti, potrai richiedere la prescrizione delle bollette. Questa richiesta si applica a tutti i corrispettivi oggetto della fattura, e quindi sia alle componenti fisse (inclusa la quota potenza) sia a quelle variabili. La prescrizione delle bollette può essere inoltrata inviando il modulo presente in fattura o scaricabile online. Se hai tenuto da parte con cura i documenti, e, controllando, ti risulta di aver già pagato la bolletta, devi segnalarlo al fornitore per evitare di pagare lo stesso importo due volte. In una situazione del genere, di solito dovrebbe bastarti esibire la prova alla società fornitrice di luce e gas di cui sei cliente. Potresti non dover pagare anche se il periodo delle bollette è inferiore a un certo periodo di tempo, come viene spiegato in dettaglio nei prossimi paragrafi. 

Quando vanno in prescrizione le bollette non pagate?

La prescrizione consiste in una estinzione dell’azione, ossia, in questo caso, la richiesta di pagamento delle bollette da parte del fornitore. La legge, infatti, prevede che se la richiesta di pagamento non viene esercitata in un determinato arco temporale, si estingue. Pertanto il consumatore non deve versare la somma richiesta. In linea di massima il termine per la prescrizione delle bollette di luce e gas è di cinque anni. Ma in tempi recenti l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha deliberato la riduzione della prescrizione a due anni per bollette di energia elettrica emesse dal 1° marzo 2018; bollette del gas emesse dal 1° gennaio 2019; bollette dell’acqua emesse dal 1° gennaio 2020. 

Quando decadono le bollette non pagate?

Sia nel caso della prescrizione delle bollette sia in quello della decadenza delle bollette, con il passare del tempo si verifica la perdita della possibilità di esercitare un diritto. Prescrizione e decadenza, però, sono diverse. La prescrizione, come già anticipato, indica l’estinzione dei diritti, nei casi in cui il titolare non li eserciti entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.). La decadenza prevede la perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.). In tal caso non si possono applicare né la sospensione né l’interruzione della prescrizione. 

Cosa succede se si paga in ritardo per un’utenza? I pagamenti in ritardo delle bollette di gas e luce si sono sempre verificati. Può capitare di dimenticarsene o di essere impossibilitati per vari motivi a saldarle. Cosa succede se non si paga la bolletta entro la data di scadenza? Se il ritardo è solo di pochi giorni rispetto alla data prevista, questo non comporta nessun tipo di penale. Viceversa, nel caso in cui il ritardo è superiore ai sette giorni, il fornitore può avviare la procedura per la messa in mora. Ad ogni modo ci sono diversi passaggi da parte della società fornitrice di luce e gas. Il primo, di solito, è una lettera di sollecito, in cui si fa presente il mancato pagamento di una specifica bolletta e si riporta una nuova data di entro la quale provvedere al saldo. Inoltre, viene sempre indicata una modalità per effettuare la comunicazione dell’avvenuto pagamento, per esempio inviando via fax o via email una copia della ricevuta: questa procedura permette di velocizzare le pratiche di eliminazione del cliente dalla lista di clienti morosi. Sulla lettera del fornitore devono essere indicate anche le modalità di sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento nonostante il sollecito. Anche nel caso in cui il fornitore decida di ricorrere alla sospensione della fornitura, ciò dovrà essere comunicato con raccomandata. L’interruzione di una fornitura senza preavviso può avvenire solo se il cliente ha manomesso il contatore o ha consumato luce e gas in modo fraudolento.

Quali sono le bollette che vanno in prescrizione?

Riepilogando, dal 1° gennaio 2020 i clienti di energia e gas e gli utenti del servizio idrico integrato, appartenenti alle tipologie indicate dalla legge e dalla regolazione vigente, possono “in ogni caso” eccepire la prescrizione delle bollette del gas, della luce e dell’acqua per importi fatturati per consumi più vecchi di 2 anni. Come devono essere effettuati i calcoli? A partire da quale data devono essere calcolati i due anni? Sulla prescrizione delle bollette del gas sentenze ad hoc hanno fatto chiarezza. Il conteggio va fatto secondo il calendario, a partire dal giorno successivo alla data di scadenza della bolletta stessa, e considerando incluso il giorno finale del termine. Vale anche per le bollette di luce e acqua. Anche le bollette del telefono vanno in prescrizione, ma dopo cinque anni. 

L’Alta Corte è intervenuta più volte relativamente ai conteziosi sul pagamento delle bollette, in particolare in occasione della richiesta dei cosiddetti maxi-conguagli. Che cosa ha stabilito sulla prescrizione delle bollette la Cassazione? Con ordinanza n. 17959 del 2021, la Cassazione ha riconosciuto l’illegittimità delle partite pregresse, ossia dei conguagli tariffari nelle bollette. Questi ultimi venivano profilati ai clienti dai vari gestori in seguito a una delibera dell’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), all’epoca, nel 2013, Aeegsi (Autorità per l’Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico), relativa alla possibilità di imporre dei conguagli anche retroattivi. 

I termini di prescrizione delle bollette in arretrato

Può accadere che la società fornitrice solleciti uno o più pagamenti. Se ti è capitato di aver smarrito o buttato la bolletta, anche se hai la certezza di aver già pagato, purtroppo non hai un documento cartaceo da esibire e, di conseguenza, non hai modo di dimostrare di avere già provveduto. La mancata conservazione della bolletta del gas o della luce comporta, in questi casi, che non ci si possa appellare alla prescrizione delle bollette. Va corrisposta la somma riportata sulla bolletta stessa, che sarà maggiorata degli interessi legali e di mora, di eventuali sanzioni e delle spese postali per il sollecito di pagamento.

Affinché si rientri nei termini di prescrizione delle bollette in arretrato dopo due anni occorre che non si riceva, in questo periodo, alcuna comunicazione in merito da parte del fornitore. Deve comunque trattarsi di un sollecito formale, per cui non sono validi ai fini dell’interruzione della prescrizione telefonate o segnalazioni tramite posta ordinaria, ma solo solleciti inviati dal venditore attraverso raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata).

In caso di ricezione di un sollecito formale la prescrizione viene sospesa, dunque il conteggio inizia di nuovo a partire da questa data. Se per due anni non si riceve alcuna richiesta formale si attiva la prescrizione biennale, dal primo gennaio 2020 senza alcuna possibilità per il venditore di far valere la responsabilità del consumatore per la mancata lettura dei consumi. In genere se il fornitore invia comunque una richiesta di pagamento basta contattare la società e presentare una domanda formale di cancellazione, avvalendosi dei termini della prescrizione. Se si dovesse ricevere invece un decreto ingiuntivo, è possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria o alle associazioni dei consumatori, per contestare la notifica di pagamento entro 40 giorni.

Come si interrompe la prescrizione delle bollette luce e gas?

Dal lato del fornitore di elettricità, gas o acqua, il termine di prescrizione delle bollette di 2 anni può essere interrotto solo con una formale lettera di diffida della società, inviata tramite raccomandata A/R o con posta elettronica certificata nel caso in cui l’utente sia un’azienda, un professionista o una partita Iva. A livello legale, perciò, non vale la telefonata del call center di recupero crediti, né la lettera inviata con posta ordinaria, né il sollecito contenuto nella bolletta successiva. In caso di diffida formale, per le bollette non pagate la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente e dall’inizio dal giorno successivo, sempre per un periodo di due anni.

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