Domande frequenti

Imposte forniture Gas

Quali imposte gravano sul gas naturale?

L’imposizione fiscale sul gas naturale è composta da:

imposta di consumo erariale (ACCISA), differenziata per scaglioni di consumo, zona geografica e tipologia di impiego; addizionale regionale all’imposta di consumo (ADDIZIONALE), per le sole Regioni a statuto ordinario, determinata da ciascuna Regione (o imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti dall’imposta erariale di consumo); imposta sul valore aggiunto (IVA), applicata sul valore imponibile della fattura (comprensivo di imposta di consumo e addizionale regionale).

 

Quanto incide l’imposta di consumo in bolletta?

1.Usi domestici

È considerato uso domestico ai sensi dell’art. 26 comma 4 del Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n.43, ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresì nell’uso domestico l’utilizzo del gas naturale destinato:

a) alla combustione nei locali:

1) degli uffici pubblici;

2) degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva nonché degli studi professionali;

3) degli istituti di credito;

4) degli istituti di istruzione;

b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;

c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.

Consumi mc/annui

Aliquota €/mc

Centro-Nord

Aliquota €/mc

Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978)

1° – fino a 120 0,044 0,038
2° – da 121 a 480 0,175 0,135
3° – da 481 a 1.560 0,170 0,120
4° – oltre 1.560 0,186 0,150

 

2. Usi non domestici

Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui all’art. 26 comma 4 del DL. 28/03/2025 n. 43, nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l’impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.

Sono ricompresi negli usi non domestici di cui all’articolo 26, comma 5, del TUA, unitamente agli impieghi del gas naturale nel settore alberghiero, anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali in cui sono svolte, da parte di istituzioni, attività ricettive finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.

Consumi mc/annui

Aliquota €/mc

Centro-Nord

Aliquota €/mc

Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978)

Fino a 1.200.000 0,012498 0,012498
Oltre 1.200.000 0,007499 0,007499

 

3. Particolari usi non domestici

Tipologia d’uso

Aliquota €/mc

Riduzione chimica, processi mineralogici, processi metallurgici e processi elettrolitici Esclusione
Impiego negli stabilimenti di produzione di prodotti energetici 

(“Usi interni di raffineria”)

Esclusione
Fornitura nel quadro di relazioni diplomatiche e consolari Esenzione
Fornitura ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi Esenzione
Fornitura alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell’Unione europea, per gli usi consentiti, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali Esenzione
Fornitura alle Forze Armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali Esenzione
Fornitura nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto Esenzione
Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione Esenzione
Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati Esenzione
Iniezione negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi Esenzione
Fornitura alle Forze Armate Nazionali per gli usi consentiti 0,01166

(Addizionale regionale non applicata)

Usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi 0,01173
Autotrazione 0,00331
Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica 0,0004493
Autoproduzione di energia elettrica 0,00013479

 

Quanto incide l’addizionale regionale in bolletta?

  1. Usi domestici
Regione Aliquota fino a 120 mc Aliquota sup 120 mc  fino a 480 mc Aliquota sup a 480 mc fino a 1560 mc Aliquota per comsumi superiori ai 1560 mc Imposta sostitutiva *
Abruzzo  0,0190000 0,0232410 0,0258230 0,0258230 = A. R.
Abruzzo Zone E – F 0,0103300 0,0103300 0,0103300 0,0103300 = A. R.
Basilicata 0,0190000 0,0258228 0,0258228 0,0258228 = A. R.
Calabria 0,0190000 0,0258200 0,0258200 0,0309900 = A. R.
Campania 0,0190000 0,0310000 0,0310000 0,0310000 0,031
Emilia Romagna 0,0220000 0,0309874 0,0309874 0,0309874 Non applicata
Lazio 0,0220000 0,0309900 0,0309900 0,0309900 0,0309900
Lazio Mezzogiorno 0,0190000 0,0309900 0,0309900 0,0309900 0,0309900
Liguria Zone C – D 0,0220000 0,0258000 0,0258000 0,0258000 = A. R.
Liguria Zona E 0,0155000 0,0155000 0,0155000 0,0155000 = A. R.
Liguria Zone F 0,0103000 0,0103000 0,0103000 0,0103000 = A. R.
Marche 0,0155000 0,0181000 0,0207000 0,0258000 = A. R.
Molise 0,0190000 0,0309870 0,0309870 0,0309870 0,030987
Piemonte 0,0220000 0,0258000 0,0258000 0,0258000 Non applicata
Toscana 0,0220000 0,0309870 0,0309870 0,0309870 0,0260000
Umbria 0,0051650 0,0051650 0,0051650 0,0051650 Non applicata
Veneto 0,0077470 0,0232410 0,0258230 0,0309870 = A. R.

* Il decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, articolo 9, comma 2, insieme all’Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, ha istituito un’imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti dall’imposta erariale di consumo. Fino all’entrata in vigore di una legge regionale che ne determini l’ammontare, l’imposta sostitutiva sulle utenze esenti non è dovuta.

  1. Usi non domestici

Regione

Consumi fino a 1.200.000 mc

Consumi oltre i 1.200.000 mc

Abruzzo 0,006249 0,00516
Abruzzo Zone E – F 0,006249 0,00516
Basilicata 0,006249 0,0051646
Calabria 0,006249 0,005165
Campania 0,006249 0,0052
Emilia Romagna 0,006249 0,0051646
Lazio 0,006249 0,00516
Lazio Mezzogiorno 0,006249 0,00516
Liguria Zone C – D 0,006249 0,0052
Liguria Zona E 0,006249 0,0052
Liguria Zone F 0,006249 0,0052
Marche 0,006249 0,0052
Molise 0,0062000 0,0052
Piemonte 0,006249 0,0052
Puglia 0,006249 0,0051646
Toscana 0,006 0,0052
Umbria 0,005165 0,005165
Veneto 0,006249 0,005165

 

Quanto incide l’imposta sul valore aggiunto in bolletta?

Tipologia d’uso

Aliquota

Uso domestico (fino a 480 mc annui) 10 %
Uso domestico (oltre a 480 mc annui) 22 %
Uso non domestico 22 %
Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le poligrafiche, editoriali e simili 10 %
Imprese agricole 10 %
Immissione diretta del gas naturale nelle tubazioni per successiva erogazione 10 %
Produzione di energia elettrica 10 %