Spieghiamo come si sottoscrivono i contratti energia elettrica.
Come noto si tratta di una modulistica ostica, che però è in gran parte regolata e dunque indispensabile affinché il contratto si perfezioni.
Riportiamo di seguito i moduli che normalmente si ritrovano nei contratti energia elettrica:
1. La richiesta di fornitura o anagrafica del Cliente
Questo è il vero e proprio contratto, in cui si indicano tutti i dati rilevanti del Cliente. Non è un documento complesso, però un minimo di informazioni è necessario fornirle:
- Dati anagrafici;
- Dati tecnici della fornitura;
- Tipicamente l’IBAN per l’addebito della fornitura;
I dati tecnici della fornitura sono generalmente tutti nella prima pagina della bolletta del precedente fornitore e servono ad identificare in maniera univoca il proprio contatore (sia gas che elettrico) e a stimare il consumo di quel contatore (chiamato anche Gruppo di Misura).
Nel settore elettrico occorre il cosiddetto POD per identificare il contatore che è un codice di 15 cifre ed inizia per IT. Nel settore gas occorre il PDR che identifica il contatore ma anche qualche dato in più vista la diversa struttura del settore gas. Occorrono dunque anche il REMI e la Matricola Contatore, dati sempre presenti in bolletta.
Nell’immagine sopra riportata, sono collocati i dati rilevanti di una bolletta (prima pagina) con i quali è possibile sottoscrivere un nuovo contratto (alcuni dati non sono resi visibili per la riservatezza).
2. Le condizioni tecnico economiche
Si tratta di un modulo molto semplice, che espone i prezzi da sottoscrivere, fissi o variabili, e la loro validità.
Questo punto è molto importante e vi vogliamo spiegare il motivo!
Una cosa è la durata dei prezzi , una cosa è la durata del contratto. Questi dati, infatti, possono coincidere oppure no.
E’ possibile infatti firmare un contratto di un anno con prezzi che durano un anno e, alla fine della validità, il contratto conseguentemente cessa e occorre sottoscriverne un altro.
Oppure, come spesso accade, il contratto ha durata a tempo indeterminato mentre i prezzi hanno durata fissa, ad esempio di 1 anno o 2. Ricorda: il fatto che il contratto abbia durata a tempo indeterminato non vuol dire che si sia vincolati a restare con un certo fornitore per sempre.
Fortunatamente, esiste la facoltà di recesso che è salvaguardata dalle regole stabilite dall’Autorità dell’Energia: tutti possono cambiare fornitore in qualunque momento (anche se cambiare fornitore necessita di un paio di mesi di tempo per le procedure necessarie all’attivazione).
Cosa accade allora se è stato sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con dei prezzi che invece hanno validità limitata?
Accade che allo scadere della validità dei prezzi (ad esempio dopo un anno) il fornitore può proporre unilateralmente dei nuovi prezzi tramite una comunicazione scritta o, in alternativa, può succedere che i nuovi prezzi siano già regolati nelle condizioni generali di fornitura consegnate alla firma del contratto. Bisognerebbe quindi prestarvi attenzione. Pertanto, o si è un utente proattivo che sceglie una nuova fornitura ogni qual volta il prezzo sottoscritto scade oppure meglio chiedere chiarimenti al fornitore su cosa accade alla fine della validità dei prezzi proposti.
3. Le condizioni generali di fornitura
Come accade in quasi tutti i settori si tratta del modulo contrattuale che presenta caratteri microscopici e in cui sono regolate svariate fattispecie. Alcune sono previste per legge (ad esempio il Cliente può dare mandato al fornitore di gestire per lui i rapporti con i Distributori o anche la procedura da seguire per l’eventuale distacco della luce in caso di morosità del Cliente), altre sono invece a tutti gli effetti aspetti contrattuali proposti dal fornitore (ad esempio modalità e frequenza di fatturazione, scadenze dei pagamenti e dove indirizzare le comunicazioni).
Le condizioni generali di fornitura regolano anche alcuni dettagli che è opportuno notare e comprendere nei contratti energia elettrica:
- Come abbiamo già detto, regolano le modalità con cui i prezzi saranno aggiornati al termine della loro validità;
- Definiscono eventuali penalità da applicare al Cliente: ad es. un tot per ogni fattura non pagata alla scadenza, un tot per ogni sollecito di pagamento che è stato necessario inviare, un tot per ogni fattura inviata in modalità cartacea invece che via email, etc…;
- Possono prevedere alcune componenti di costo aggiuntive che il fornitore addebita al Cliente. In questo senso occorre sapere che il contratto è frutto della libera negoziazione tra le parti e pertanto il fornitore può scegliere di far pagare o meno alcune pratiche al Cliente: ad esempio, il fornitore potrebbe decidere di far pagare al Cliente 5 € al mese per l’invio di una newsletter sull’energia o per aver messo a disposizione un servizio di assistenza anche la notte o nei weekend.
Specifichiamo che la presenza di penalità o oneri per comportamenti o scelte consapevoli del Cliente finale è una scelta condivisibile. Ad esempio, se il contratto prevede di saldare le fatture entro 20 giorni della scadenza ed il Cliente non rispetta questo obbligo è corretto prevedere una penalità. Oppure, se il contratto prevede l’invio delle fatture via email ma il Cliente inserisce un’email sbagliata rendendo necessario l’invio aggiuntivo di bollette cartacee, potrebbe essere corretto far pagare questo servizio in più. Questo perché il Cliente ha sempre la scelta di rispettare i paletti “gratuiti” del contratto o meno.
Quando invece alcune prestazioni sono imposte al Cliente ed il Cliente non può scegliere se accettarle o meno in quanto inserite nelle condizioni generali di fornitura, è opportuno che il Cliente si informai adeguatamente. Il consiglio dunque è di dare sempre un’occhiata anche alle condizioni generali di fornitura per capire se esistono prestazioni aggiuntive non desiderate.
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Altri moduli che fanno parte dei contratti energia elettrica
Gli altri moduli dei contratti energia elettrica non contengono dati essenziali per attivare la nuova fornitura e non sempre sono da compilare. Proviamo a darne una breve panoramica:
- Modulistica per iva e accise agevolate: da utilizzare nel caso in cui il tipo di Cliente finale vi abbia diritto;
- Scheda di confrontabilità: come già accennato, rappresenta un confronto della nostra proposta contrattuale con i prezzi regolati. Si tratta di uno schema utile per orientarsi;
- Raccolta dei dati catastali: da qualche anno è obbligatorio consegnare al fornitore una serie di dati catastali sulla propria abitazione. Il fornitore è tenuto solo a chiederli e a fornire all’Agenzia delle Entrate i dati che raccoglie. Il Cliente può decidere liberamente se inviarli oppure no al proprietario, rischiando però anche sanzioni amministrative nel caos in cui decidesse di non trasmetterli. Per cui il consiglio è di compilare questi dati, che possono essere inviati al fornitore anche successivamente rispetto alla firma del contratto. Solitamente è possibile dare tali dati anche attraverso il sito web del fornitore;
- Livelli specifici di qualità: si tratta di un modulo informativo che descrive i livelli obbligatori di qualità cui deve attenersi il fornitore (per alcune casistiche quali ad esempio le rettifiche di fatturazione e la gestione dei reclami) e quali indennizzi il fornitore deve riconoscere al Cliente se non rispetta questi obblighi;
- Nota informativa: riepiloga i dati principali del contratto, i dati di contatto del fornitore e soprattutto evidenzia al cliente come può fare ad esercitare il diritto di ripensamento.
E’ importante notare che se il Cliente non è sicuro di aver fatto la scelta giusta può, entro 14 giorni dalla firma, chiedere che il contratto venga annullato.
Questa si può interpretare come un’ulteriore rassicurazione per il Cliente che voglia sperimentare un nuovo fornitore. Ha sempre qualche giorno in più per poter ragionare accuratamente sulla scelta fatta!
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